“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Così in codice civile, art. 2575.
Quante volte ci siamo emozionati ascoltando una canzone, leggendo una poesia, oppure ammirando un quadro piuttosto che una fotografia?
Opere dell’ingegno che nascono dal genio e che in un attimo arrivano a noi. Opere in grado di orientare sentimenti ed umori.
Dietro tutto questo ci sono loro. Cantanti, poeti, pittori, fotografi. In una sola parola: artisti.
Geni da ammirare e da apprezzare. Geni -soprattutto- da proteggere e tutelare.
Queste opere dell’ingegno sono disciplinate dalle norme sul diritto d’autore.
Le principali leggi italiane che regolano questa tematica sono: il codice civile (art. 2575 e ss.), il codice penale (art. 473 e ss., artt. 517, 518, 528, 529), la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), la Legge 18 agosto 2000, n. 248 (“Nuove norme di tutela del diritto d’autore”).
E’ immediato cogliere come l’autore sia il soggetto della tutela. Ma vi è di più. Secondo l’art. 2576 c.c. “Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Tale tutela, dunque, sorge in capo all’autore nel momento in cui l’opera viene creata.
Per quel che concerne, invece, l’individuazione dell’oggetto del diritto d’autore è necessario distinguere l’opera considerata come bene immateriale (ossia l’idea) dall’opera intesa in senso materiale (ovvero il supporto in cui l’opera si concretizza materialmente: una fotografia, un dipinto, un libro, ecc.). E’, pertanto, di tutta evidenza, come la proprietà dell’opera intesa in senso immateriale appartenga all’autore, mentre l’esemplare materiale sia di proprietà di chi lo abbia acquistato.
Il contenuto del diritto d’autore è un contenuto ampio. L’autore -infatti- gode sia di una tutela morale che di una tutela patrimoniale. Senza appesantire la lettura, basti -qui- sapere che il diritto morale (volto a tutelare la personalità dell’autore) si estrinseca in plurime facoltà come, ad esempio, il diritto di farsi riconoscere autore dell’opera, il diritto di impedire che altri se ne attribuisca la paternità, il diritto di apportare modifiche ed il diritto di inedito. Il diritto patrimoniale d’autore, invece, che ha una durata temporalmente limitata, si concretizza nel potere di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente.
Fatte queste debite premesse, veniamo ora al cuore del problema: cogliere l’effettiva rilevanza del diritto d’autore.
La storia narra che, nel 1747, Samuel Johnson, illustre letterato dell’epoca, intento nel compilare il suo A Dictionary of the English Language si rivolse ad alcuni aristocratici britannici in cerca di sottoscrizioni. Il Dr. Johnson, tra gli altri, si rivolse anche a Lord Chesterfield. Il noto mecenate, sebbene in un primo momento approvò entusiasta il progetto, evitò di promuovere e finanziare l’opera per gli anni a venire imponendo, così, al suo “protetto” lunghi periodi di sacrifici e ristrettezze economiche. Sette anni più tardi il Dizionario fu portato a compimento e Lord Chesterfield, inaspettatamente (o meglio, forse, come suggerito dai posteri, “opportunisticamente”) caldeggiò la diffusione dell’opera. Johnson, ferito e deluso nell’orgoglio, rispose con una Lettera divenuta ormai celebre: “durante questi anni ho portato avanti il mio lavoro attraverso difficoltà delle quali è ormai inutile lamentarsi e sono giunto alla vigilia della pubblicazione dell’opera senza ricevere un aiuto (…). Che mecenate è, mio signore, colui che guarda con indifferenza un uomo che lotta per sopravvivere fra i flutti e quando poi questi ha raggiunto la riva lo imbarazza con la sua ormai inutile offerta di aiuto? Il piacere da voi espresso per il mio lavoro, sarebbe stato ben accetto solo se fosse stato formulato in tempo: ma è giunto tardivo (…)”.
Come è facile intuire, la Letter to Chesterfield -che assunse sin da subito i contorni di una “dichiarazione d’indipendenza della letteratura”- fece molto rumore ed ha continuato ad essere commentata, nonché studiata, da molti letterati ed intellettuali fino ad i giorni nostri.
In particolare, Alvin Kernan la definì come “come la Magna Carta dei moderni autori, la pubblica dichiarazione che i giorni della letteratura cortigianesca erano ormai finiti, che l’autore era l’unica causa del proprio lavoro” (cfr. “Samuel Johnson and the impact of the print”, 1987).
L’Autore come unica causa del proprio lavoro. La rilevanza delle norme a protezione di tale diritto è proprio questa.
Noi –intesi come pubblico- ci limitiamo ad apprezzare e a godere del frutto di quello che, a tutti gli effetti, è un copioso investimento di denaro ed energie. Noi utenti abbiamo sotto i nostri occhi soltanto la punta dell’iceberg.
Il diritto d’Autore favorisce l’artista tutelandolo e ricompensandolo.
Il diritto d’Autore favorisce la “creazione”. Rispettiamolo.
Radio Artista Web – Area Legale
Daniele Bonci
(foto Samuel Jhonson, en.wikipedia.org)

