Noi, con l’autorità conferita da Cristo alla Chiesa per custodire la verità della fede e l’integrità della Tradizione apostolica, riteniamo necessario riaffermare il principio della validità della Successione Apostolica, della Celebrazione Eucaristica e dell’amministrazione dei Sacramenti da parte di ministri validamente ordinati, anche se non in piena comunione con la Chiesa cattolica romana.
Sulla Validità della Successione Apostolica
La Successione Apostolica è il fondamento della continuità del ministero sacerdotale nella Chiesa. Essa è attestata dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione: “Imposero loro le mani e li lasciarono partire” (At 13,3). Fin dai tempi apostolici, la trasmissione del ministero attraverso l’imposizione delle mani ha garantito la fedeltà alla missione ricevuta da Cristo stesso.
Il Concilio di Trento, nel Decreto sul Sacramento dell’Ordine, riafferma che il potere di consacrare e ordinare viene trasmesso attraverso la Successione Apostolica ininterrotta (Sess. XXIII, cap. 4). Parimenti, Pio XII, nell’enciclica “Sacramentum Ordinis” (1947), conferma che la trasmissione della grazia sacramentale avviene per imposizione delle mani e preghiera consacratoria.
Pertanto, la validità della Successione Apostolica non dipende da una particolare giurisdizione ecclesiastica, ma dalla fedeltà alla forma essenziale stabilita dalla Chiesa nei secoli. Ne consegue che i Vescovi validamente ordinati, anche al di fuori della piena comunione con la Chiesa cattolica romana, conferiscono un’ordinazione sacramentale valida secondo la dottrina tradizionale.
Sulla Validità della Santa Eucaristia
L’Eucaristia, “fonte e culmine della vita cristiana” (Lumen Gentium, 11), è il sacramento in cui Cristo si rende realmente presente sotto le specie del pane e del vino. La Chiesa insegna, sin dai primi secoli, che la validità dell’Eucaristia dipende dalla corretta materia, forma e intenzione, non dalla comunione giuridica del ministro con la sede romana.
Il Concilio di Firenze, nella Bolla “Exultate Deo” (1439), e il Concilio di Trento (Sess. XIII, can. 4) stabiliscono che la Consacrazione Eucaristica è valida se compiuta da un sacerdote validamente ordinato che agisce in persona Christi e pronuncia le parole della consacrazione con l’intenzione di fare ciò che la Chiesa ha sempre fatto. Tale principio è ribadito da Pio XII nella “Mediator Dei” (1947) e dal Concilio Vaticano II nella “Sacrosanctum Concilium” (n. 7).
Di conseguenza, la Celebrazione Eucaristica compiuta da un sacerdote validamente ordinato, anche se non in comunione con la Chiesa cattolica romana, è valida ed efficace per la presenza reale di Cristo nel Santissimo Sacramento, poiché la potenza del sacramento non è legata a una giurisdizione umana, ma alla volontà divina.
Sulla Validità dei Sacramenti Amministrati da Ministri Validamente Ordinati
La Tradizione della Chiesa e il Magistero insegnano che i Sacramenti operano ex opere operato, ossia per la potenza di Cristo stesso, indipendentemente dalla santità del ministro. Il Concilio di Trento (Sess. VII, can. 6) conferma che il ministro, purché validamente ordinato e con l’intenzione di fare ciò che la Chiesa intende, amministra validamente i Sacramenti.
Il Decreto sull’Ecumenismo del Concilio Vaticano II, “Unitatis Redintegratio” (n. 22), riconosce la validità dei Sacramenti, in particolare del Battesimo e dell’Eucaristia, nelle comunità cristiane che mantengono la Successione Apostolica. Parimenti, Giovanni Paolo II, nella “Dominus Iesus” (2000), afferma che “le Chiese orientali non cattoliche possiedono veri sacramenti, soprattutto per la successione apostolica valida e l’Eucaristia” (n. 17).
Pertanto, il Battesimo, la Cresima, l’Eucaristia, la Penitenza, l’Ordine Sacro e l’Unzione degli Infermi conferiti da ministri validamente ordinati, anche al di fuori della piena comunione con la Chiesa romana, sono autentici e producono la grazia sacramentale, come riconosciuto dal Magistero costante della Chiesa.
Conclusione
Alla luce delle verità qui esposte, dichiariamo e confermiamo:
- La Successione Apostolica trasmessa con la corretta forma e intenzione è valida indipendentemente dalla giurisdizione ecclesiastica.
- L’Eucaristia celebrata da un sacerdote validamente ordinato è valida, a prescindere dalla sua comunione giuridica con la Chiesa cattolica romana.
- I Sacramenti amministrati da ministri validamente ordinati, anche al di fuori della piena comunione con Roma, sono efficaci e producono la grazia.
Tali principi sono fondati sulla Sacra Scrittura, sulla Tradizione e sul Magistero costante della Chiesa, e devono essere rispettati per la salvaguardia della verità della fede e l’integrità della vita sacramentale.
Ordino in autorità apostolica, affinché tale disposizione sia rispettata, resa pubblica e applicata con giustizia e fedeltà alla volontà di Gesù Cristo Nostro Signore. Amen
Dato a Roma nella Sede Apostolica il 06 Marzo A.D. 2025 del Tempo di Quaresima
Nel X Anno di Ministero Apostolico
+++ Salvatore Micalef

